Cassazione: Il Dirigente Scolastico non può decidere in maniera autocratica di sospendere dall’insegnamento i propri docenti. La competenza spetta invece all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).
A ribadirlo un’ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. 6, e precisamente la Num. 23524/ 2021 del 27 agosto. Viene scritta quindi la parola FINE su questo controverso argomento.
L’ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 23524/2021 del 27 agosto (che conferma la precedente ordinanza n 20059/2021 del 14.07.2021) mette un freno al preside sceriffo che non potrà più sospendere dal lavoro neanche per un giorno il lavoratore che non ha il green pass
Infatti l’ordinanza, pur non precludendo in assoluto ai presidi la possibilità di sospendere il lavoratore fino a 10 giorni come prevede il d.lgs 75/2017. Stabilisce che «In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare. Come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo. Essendo necessario, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo. Prescindendo dal singolo procedimento disciplinare».
Per stabilire a chi tocca sanzionare, se al preside o all’ufficio dell’UST competente per le sanzioni disciplinari, bisogna riferirsi al massimo della “pena”.
Poiché la pena massima prevista chi è sprovvisto di green pass è la sospensione dal servizio fino al 31/12/2021 il preside non può sospendere il lavoratore dal servizio neanche per un giorno ma deve farlo l’UST. Fino a che l’UST non avrà espletato la pratica e comminato la sanzione, i presidi dovranno tenere a scuola a lavorare il personale. “Saltando” così anche “l’assenza ingiustificata” e la conseguente “multa”.
Cass:
“In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto. In relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo. Essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare”;
al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede. Diversamente opinando, l’individuazione dell’organo competente da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all’esito del procedimento medesimo; il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola;
per tale categoria, a norma degli art. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima «fino a un mese»;
pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di «ìnfrazìonì di minore gravita», per le quali cioè è prevista «l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu’ di dieci giorni», sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico”.
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