La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un’indennità mensile destinata a chi perde involontariamente il lavoro, erogata su richiesta dell’interessato. Non viene concessa in caso di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ma vediamo quando presentarla.
NASpI 2024: i beneficiari
Ne possono beneficiare i titolari di un rapporto di lavoro subordinato, inclusi:
- Apprendisti
- Soci lavoratori di cooperative (con rapporto di lavoro subordinato)
- Personale artistico (con rapporto di lavoro subordinato)
- Dipendenti a tempo determinato delle PA
- Operai agricoli a tempo indeterminato di cooperative e loro consorzi
Per quanto riguarda le collaborazioni, è previsto l’accesso alla Dis-Coll, qualora l’ultimo contratto valido sia una collaborazione.
Ma quando va presentata la NASpI 2024? Cerchiamo di fare chiarezza.
Dove e come presentarla
Dal 1° marzo 2024, la nuova procedura online dedicata alle prestazioni di disoccupazione diventerà la modalità esclusiva di presentazione della domanda NASpI.
Il servizio di presentazione delle domande è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso uno dei seguenti percorsi:
• “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;
NASpI 2024: quando presentarla
Andrà presentata alla scadenza del contratto.
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno.
Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, nel caso in cui venga presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge.
I lavoratori e le lavoratrici che intendono fare domanda devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere in uno stato di disoccupazione involontario (articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni);
- rientrare nel requisito contributivo, per cui il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.
Per assistenza, supporto alla compilazione e all’inoltro della domanda scrivere a unicobas.regionelombardia@gmail.com
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