Supplenze da graduatorie di istituto (Docenti e ATA)
Agli aspiranti verrà inviato:
• un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda. La mail dovrà contenere tutti i dettagli della supplenza.
L’email dovrà quindi contenere contenere:
- La data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno
- Il termine entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro
- Indicazioni e recapiti idonei a poter contattare la scuola
- Nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere:
- – l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca
- – la data in cui sarà assegnata la supplenza
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio
Nei casi in cui per qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).
Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – Docenti
- Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD)
- Le sanzioni sono applicate per il solo anno scolastico in corso
- Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato. (Quindi non si applicano a chi è già in servizio ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto).
- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie diistituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra con termine 30 giugno o 31 agosto.
Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:
- dalle graduatorie ad esaurimento o dalle GPS: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze da altra graduatoria provinciale o dalle graduatorie d’istituto
- per le supplenze da graduatorie d’istituto:
– in caso di rinuncia (l’assenza o la mancata risposta ad una convocazione si considerano rinuncia) si viene collocati in coda alla graduatoria di III fascia (dopo l’ultimo aspirante) per quell’insegnamento in quella scuola
Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:
- dalle graduatorie ad esaurimento/GPS: non si possono più ottenere supplenze per quell’insegnamento sia dalla graduatoria ad esaurimento/GPS che dalle graduatorie d’istituto di tutte le scuole indicate
- dalle graduatorie d’istituto: non si possono più ottenere supplenze per quell’insegnamento dalle graduatorie d’istituto di tutte le scuole indicate
Abbandono di una supplenza:
- dalle graduatorie ad esaurimento/GPS: non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti sia dalle graduatorie ad esaurimento/GPS che dalle graduatorie d’istituto
- dalle graduatorie d’istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti dalle graduatorie d’istituto (e da MAD) di tutte le scuole.
Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – ATA
- Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD)
- Le sanzioni non si applicano per ” giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato ”
- Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto).
- Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi).
- L’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.(nota 26841/20 sezione “CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA”)
- In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo. È consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi.
Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:
- dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento originario relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni)
- per le supplenze da graduatorie d’istituto non sono previste sanzioni
Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:
- dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento originario relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni)
- dalle graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni
Abbandono di una supplenza:
- dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si possono più ottenere supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
- dalle graduatorie d’istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l’anno scolastico in corso.
Supplenze COVID
Chi le accetta ha gli stessi diritti e doveri degli altri supplenti temporanei e le può lasciare solo alle stesse condizioni delle altre supplenze temporanee.
Non è possibile conferire queste supplenze al personale ATA di ruolo per l’art. 59, data la natura temporanea di queste.
In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato non può essere licenziato, ma assicurerà le prestazioni con le modalità del lavoro agile.
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