Supplenza fino ad avente diritto: come comportarsi

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Supplenza fino ad avente diritto: come comportarsi. Alcune scuole hanno iniziato a chiamare gli insegnanti anche utilizzando le graduatorie di istituto per coprire i posti riservati ai vincitori del concorso PNRR. A differenza delle supplenze tradizionali, queste assegnazioni sono temporanee e soggette alla clausola “fino ad avente diritto”. In pratica, chi ottiene questa posizione rimane in servizio finché non viene pubblicata la graduatoria definitiva del concorso PNRR e assegnato il docente vincitore per quella specifica scuola. Ma cosa succede se l’insegnante assegnato riceve un’altra proposta di supplenza durante questo periodo? È possibile rinunciare all’incarico per accettarne uno nuovo?

Supplenza fino ad avente diritto: GPS

Ad oggi, manca una regolamentazione chiara su come gestire questa particolare tipologia di contratto. Sebbene ci siano stati precedenti analoghi, la situazione attuale è unica poiché riguarda concorsi PNRR, che non sono mai stati realizzati in passato. Di conseguenza, non esiste una risposta ufficiale, abbiamo pertanto chiesto chiarimenti urgenti al Ministero. Tuttavia, è possibile trarre alcune conclusioni basandosi sulle norme e sugli orientamenti già esistenti.

Supplenza fino ad avente diritto cosa stabilisce l’OM 88/2024

In linea di massima un docente può sempre rinunciare a un incarico ottenuto tramite graduatoria di istituto per accettare una nomina dalle GPS. L’articolo 14, comma 3, specifica che “il personale che ha ricevuto un incarico da graduatoria di istituto può lasciare tale incarico per accettarne uno ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b)”, ossia dalle GPS, che comprendono incarichi con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Se quindi non ci sono particolari incertezze per quanto riguarda le supplenze da GPS, qualche dubbio potrebbe sorgere se si riceve un’ulteriore proposta di supplenza da una graduatoria di istituto. Tuttavia, anche in questo caso sembra possibile lasciare l’incarico “fino ad avente diritto” per accettarne uno definitivo. Secondo le linee guida del MIUR (lettera G), è infatti permesso rinunciare a una supplenza “in attesa dell’avente diritto” per accettarne una definitiva.

Conclusioni

L’interpretazione generale che emerge è che un docente possa, in qualsiasi momento, lasciare un incarico con clausola risolutiva per uno che ne sia privo. È importante notare che, secondo l’art. 41 del CCNL 2016/18, i contratti a tempo determinato devono sempre avere una scadenza precisa. Tra i motivi per la risoluzione di tali contratti, vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo dopo l’approvazione di nuove graduatorie. Quindi, sebbene sia ammessa la clausola “fino ad avente diritto“, il contratto deve comunque fissare una data di termine. Al contrario, sembra improbabile che sia consentito rinunciare a un incarico “fino ad avente diritto” per accettarne un altro della stessa tipologia. Tuttavia, si attendono chiarimenti ufficiali per una conferma definitiva.

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