Ora aggiuntiva per il ricevimento dei genitori, un mito da sfatare

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Ora aggiuntiva per il ricevimento dei genitori, un mito da sfatare: cosa prevede il CCNL 2019-2021

Una delle leggende metropolitane più diffuse nel mondo della scuola riguarda l’idea che gli insegnanti debbano obbligatoriamente aggiungere un’ora settimanale al loro orario di servizio per il ricevimento dei genitori. Questa convinzione, tuttavia, non ha alcun fondamento nella normativa vigente, né nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola 2019-2021. Il contratto infatti regola in maniera chiara e dettagliata i diritti e i doveri degli insegnanti.

Le previsioni del CCNL 2019-2021: obblighi di servizio degli insegnanti

Il CCNL 2019-2021, firmato il 6 dicembre 2022, conferma le disposizioni generali del contratto precedente per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro dei docenti. L’articolo di riferimento è l’articolo 28, che disciplina le attività funzionali all’insegnamento, divise in due macro-categorie:

  1. Attività individuali di preparazione delle lezioni e correzione dei compiti.
  2. Attività collegiali finalizzate alla programmazione didattica, alla valutazione e al rapporto con le famiglie.

Il contratto prevede chiaramente che gli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria devono svolgere 40 ore annue per attività collegiali obbligatorie, come i consigli di classe, i collegi docenti e i gruppi di lavoro. Inoltre, sono tenuti a destinare ulteriori 40 ore annue per colloqui individuali con i genitori e incontri collegiali per scrutini ed esami.

La gestione dei colloqui con i genitori: nessuna ora settimanale obbligatoria

Uno degli equivoci più comuni riguarda l’obbligo di dedicare un’ora settimanale fissa al ricevimento dei genitori. Questa idea è completamente infondata: il CCNL non prevede alcuna ora aggiuntiva oltre a quelle già stabilite per le attività funzionali. Le 40 ore annue dedicate ai colloqui con i genitori possono essere gestite dalle scuole in modo flessibile. Attraverso appuntamenti settimanali, colloqui programmati o incontri periodici.

Non c’è dunque alcun obbligo per l’insegnante di essere disponibile in un giorno fisso ogni settimana per un’intera ora, a meno che tale modalità non venga concordata all’interno della singola istituzione scolastica e rientri comunque nelle 40 ore annuali previste dal contratto.

Cosa dice il contratto sul monte ore per il ricevimento dei genitori?

L’articolo 28, comma 3, lettera a) del CCNL 2019-2021, specifica che i docenti sono tenuti a svolgere fino a 40 ore annue per incontri individuali con i genitori. Tali ore includono i momenti di ricevimento settimanale, che rientrano nel computo complessivo delle 40 ore annue destinate a queste attività. Non esiste alcun vincolo che imponga ai docenti di svolgere ulteriori ore settimanali rispetto a quanto previsto.

Se, ad esempio, la scuola prevede ricevimenti settimanali, questi devono essere organizzati in modo che il totale delle ore non superi quelle fissate dal contratto. Il ricevimento dei genitori è dunque un’attività fondamentale, ma non costituisce in alcun modo un obbligo aggiuntivo rispetto alle 40 ore già contrattualmente concordate.

L’autonomia scolastica e la flessibilità organizzativa

Con l’autonomia scolastica prevista dal Decreto legislativo 297/1994 e successivamente rafforzata dalla Legge 107/2015(la cosiddetta “Buona Scuola”), le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di organizzare in modo autonomo le attività funzionali all’insegnamento. Tuttavia, tale autonomia non può mai derogare dalle norme contrattuali.

Le scuole possono quindi decidere di organizzare il ricevimento dei genitori con modalità diverse (ricevimenti settimanali su appuntamento, incontri periodici, ecc.), ma sempre entro i limiti delle 40 ore annue fissate dal CCNL. Qualsiasi richiesta di ore aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente stabilite deve essere concordata, riconosciuta o retribuita e non può essere imposta unilateralmente.

Sfatando la leggenda: nessun obbligo di un’ora settimanale extra

L’idea che l’insegnante sia obbligato a riservare un’ora settimanale fissa per il ricevimento dei genitori è dunque una leggenda metropolitana. Smentita dalle norme contenute nel CCNL 2019-2021. Il contratto prevede con chiarezza che le ore destinate ai colloqui con le famiglie fanno parte del monte ore complessivo di 40 ore annue e non impone alcun obbligo di un’ora settimanale aggiuntiva.

Qualora si creino fraintendimenti, è importante ricordare che ogni attività collegiale, inclusi i colloqui con i genitori, deve essere organizzata tenendo conto dei limiti orari previsti dal contratto, nel rispetto dei diritti degli insegnanti. L’idea di un’ora extra settimanale per il ricevimento non trova quindi alcun riscontro nelle normative vigenti e non può essere imposta dai dirigenti.

Conclusione

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021 chiarisce in modo inequivocabile gli obblighi orari degli insegnanti. Sfatando la convinzione errata che debbano riservare un’ora in più ogni settimana per il ricevimento dei genitori. Le 40 ore annue dedicate agli incontri individuali con le famiglie devono essere gestite in modo flessibile, ma non possono trasformarsi in un impegno extra rispetto a quanto stabilito dal contratto. Qualsiasi richiesta di ulteriore tempo dedicato ai colloqui deve rispettare i limiti previsti dal CCNL, tutelando i diritti degli insegnanti e garantendo la trasparenza delle attività scolastiche.

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