Decreto, nota, tabella domanda pensioni docenti e ATA scarica i documenti

Decreto e Nota domanda pensioni docenti e ATA scarica i documentiDecreto e Nota domanda pensioni docenti e ATA scarica i documentiDecreto e Nota domanda pensioni docenti e ATA scarica i documenti

Decreto, nota, tabella domanda pensioni docenti e ATA scarica i documenti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibile il Decreto Ministeriale n. 188 e la Nota n. 150796, contenenti le istruzioni per la presentazione delle domande di pensionamento per il personale docente e ATA, con decorrenza dal 1° settembre 2025. Le domande potranno essere inviate dagli interessati nel periodo compreso tra il 27 settembre e il 21 ottobre 2024. Per quanto riguarda la verifica dei requisiti pensionistici, l’articolo 2 del Decreto n. 188 specifica che l’INPS, tramite le sedi competenti, effettuerà il controllo del diritto alla pensione basandosi sui dati del conto assicurativo. I termini per questa procedura verranno comunicati tramite una nota congiunta del Ministero e dell’INPS.

Decreto e nota: gli Uffici Scolastici Territoriali

sono incaricati di esaminare con precisione le richieste di ricongiunzione, riscatto e computo, insieme alla documentazione correlata, presentate entro il 31 agosto 2000 e ancora in attesa di definizione, riguardanti il personale che terminerà il servizio a partire dal 1° settembre 2025.

Scarica la circolare

Con la presente circolare, condivisa con l’Inps, si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto ministeriale in oggetto, in corso di registrazione, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2025. I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all’anno 2025 sono riportati nell’allegata tabella.

Scarica la tabella con i requisiti

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo.

  • Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011.
  • Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  • Pensione anticipata – articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  • Opzione donna – articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2

  • Opzione donna – articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  • Opzione donna – articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3

  • Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  • Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  • Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 sistema di calcolo contributivo i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall’art. 24, commi 6, 7 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Decreto: scarica il testo

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