Sostegno rinuncia da graduatorie di istituto: attenzione. Rifiutare o rinunciare a un’offerta dalle graduatorie di istituto comporta delle penalizzazioni, che risultano più severe per gli insegnanti specializzati nel sostegno.
Sostegno: OM 88/2024 art. 14 c. 2 lettera a)
L’art. 14 c. 2 lettera a) stabilisce che “la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Analogamente,
la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita”.
In breve
Come si desume dal testo, per chi possiede una specializzazione scatta la penalità più severa. In altri termini, chi rifiuta un incarico dalle graduatorie di istituto perde l’opportunità di ottenere supplenze in quella specifica scuola per tutto l’anno scolastico, non solo per il sostegno, ma anche per tutte le classi di concorso in cui è inserito. Al contrario, chi non possiede la specializzazione perderebbe soltanto la possibilità di ottenere supplenze per il sostegno. Naturalmente, questo non si applica a chi ha già accettato un altro incarico di supplenza.
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