Ministero Istruzione: supplenze interpello, nota del 9 ottobre 2024

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Ministero Istruzione: supplenze interpello, nota del 9 ottobre 2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblica la Nota N. 160706 del 9 ottobre con alcune precisazioni sugli interpelli.

Interpelli: cosa sono

Le supplenze tramite interpelli nella scuola sono una procedura utilizzata per assegnare incarichi temporanei di insegnamento quando non si riescono a coprire i posti disponibili tramite le graduatorie ufficiali. Quando le graduatorie di istituto e provinciali risultano esaurite o non sufficienti a coprire le esigenze, le scuole emettono un interpello, ovvero una chiamata pubblica rivolta a tutto il personale docente abilitato o in possesso dei requisiti richiesti.

Questa modalità dovrebbe consentire alle scuole di trovare insegnanti in tempi brevi, pubblicando l’interpello sul proprio sito web o su piattaforme dedicate. Gli insegnanti interessati possono candidarsi inviando la propria disponibilità e il curriculum.

L’obiettivo è coprire i posti vacanti. Si tratta di una procedura che richiede trasparenza e rapidità, poiché le supplenze vanno spesso assegnate in tempi stretti per evitare interruzioni nel normale svolgimento delle attività didattiche.

Ministero Istruzione: precisazioni

Precisazioni riguardanti le modalità di gestione della procedura relativa all’interpello. Procedura di “interpello” di cui all’articolo 13, comma 23, dell’ordinanza ministeriale 16 maggio 2024, n. 88.

Sono pervenuti per le vie brevi numerosi quesiti relativi alle modalità di gestione della procedura in oggetto. A tal proposito, si precisa quanto segue.

Con nota prot. 115135 del 25 luglio 2024 questa Direzione ha fornito indicazioni applicative di quanto disposto dalla disciplina generale dell’ordinanza in oggetto, individuando, tra l’altro, come elemento essenziale costitutivo dell’avviso l’indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio. Questo tipo di indicazione, tuttavia, risulta ontologicamente incompatibile con le esigenze di immediata individuazione del supplente in caso di assenza del titolare fino a dieci giorni nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia.

Pertanto, si ritiene che, per far fronte alle esigenze sopra rappresentate, i dirigenti scolastici possano attivare preventivamente le procedure previste dalla disposizione in oggetto.

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