Assegno unico e universale per i figli a carico: procedura. Il servizio consente di richiedere un assegno per le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni, senza limiti di età per i figli disabili a carico. È destinato a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati.
L’Assegno unico e universale è un supporto economico destinato alle famiglie con figli a carico, assegnato per ciascun figlio
- fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
- senza limiti di età per i figli disabili.
Viene riconosciuto alle famiglie che soddisfano le seguenti condizioni:
- per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Assegno: come funziona
Alle famiglie con un ISEE valido al momento della domanda, l’Assegno è calcolato in base alla relativa fascia ISEE.
L’importo, determinato in base al valore dell’ISEE, è erogato retroattivamente con tutti gli arretrati anche a coloro che, al momento della domanda, non dispongano di un ISEE, purché questo venga certificato entro il 30 giugno.
L’Assegno unico per i figli a carico, essendo una misura “universale”, può essere richiesto anche senza ISEE o con un ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro. In questi casi, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.
L’importo dell’Assegno viene calcolato in base all’ISEE eventualmente presentato dal nucleo familiare del figlio beneficiario
considerando l’età dei figli a carico e diversi altri fattori. E’ prevista:
- una quota variabile progressiva (da un massimo di199,4 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.090,61 euro a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro).
Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:- nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
- madri di età inferiore a 21 anni;
- nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- figli affetti da disabilità;
- figli di età inferiore a un anno;
- figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.574,96 euro;
- una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.
Durante la compilazione della domanda, il genitore richiedente può specificare le modalità di pagamento preferite
Se non lo fa, l’altro genitore con responsabilità genitoriale può accedere alla domanda utilizzando le proprie credenziali e inserire autonomamente le modalità di pagamento.
Il pagamento della quota al secondo genitore inizia dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50% all’INPS.
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