Assistenza alunni disabili e collaboratori scolastici.
Area A, CS
Il CCNL definisce le mansioni del collaboratore scolastico, appartenente all’area A:
Il collaboratore scolastico esegue attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.
Assistenza alunni, il collaboratore scolastico è addetto:
- ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
- di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
- di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
- Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.”
Il sindacato UNICOBAS ritiene comunque opportuno che vengano erogati corsi di formazione a riguardo.
A tal proposito utile ricordare la nota MIUR Prot. n.3390/2001 .
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Assistenza alunni, il collaboratore scolastico è addetto:
- ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni. Nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
- di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
- di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche. Di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
- Presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche. All’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.”