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ATA: nota 1934 del 26 ottobre 2020

Nota 1934 del 26 ottobre 2020

Nota 1934 del 26 ottobre 2020

Riportiamo la nota 1934 del 26 ottobre 2020. Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione. Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario.

ATA:

Attraverso il decreto 19 ottobre 2020, il Ministro per la pubblica Amministrazione ha inteso fornire un quadro ricognitivo organico concernente la disciplina sul lavoro agile nell’emergenza, al fine di individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni.

ATA: le indicazioni impartite si applicano alle amministrazioni

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti modificativi successivi, fermo restando che, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell’autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l’appunto nel caso “di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”.

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Quindi le indicazioni impartite si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti modificativi successivi, fermo restando che, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell’autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l’appunto nel caso “di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”.

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