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CCNL 19/21, art 47: una chance ulteriore per riavvicinarsi alla propria famiglia

CCNL 1921, art 47 una chance ulteriore per riavvicinarsi alla propria famiglia

CCNL 1921, art 47 una chance ulteriore per riavvicinarsi alla propria famiglia

CCNL 19/21, art 47: una chance ulteriore per riavvicinarsi alla propria famiglia.

Cosa statuisce l’art. 47 CCNL

L’Art. 47 del CCNL comparto scuola così statuisce: “il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”. Una previsione normativa, che consente al docente che è di ruolo di accettare degli incarichi annuali in un insegnamento diverso da quello per il quale si è di ruolo per un massimo di tre anni.

Una chance ulteriore per riavvicinarsi alla propria famiglia

Tale norma è di valevole importanza per i docenti. Poiché oltre a consentire loro di poter effettuare nuove esperienze didattiche, è una chance per chi si trova a lavorare di ruolo lontano dalla propria famiglia e ha visto sfumarsi la possibilità di avere sia un trasferimento che una assegnazione provvisoria.

Anche un docente di ruolo dunque può iscriversi in GPS, magari nella propria Provincia di residenza o dove vive la propria famiglia e dunque lavorare vicino casa anche quando è stato “costretto” a spostarsi lontano pur di avere una immissione in ruolo.

Le novità rispetto all’abrogato art 36 CCNL

Il nuovo art. 47 facente parte del CCNL 2019/2021 firmato il 18 gennaio del 2024, conferma la possibilità ai docenti di ruolo di accettare una nomina a temp determinato, ma con due novità importanti.

In particolar modo, la prima novità sta destando delle difficoltà a quei docenti che ancora ignari della nuova normativa hanno inserito nella scelta delle 150 scuole anche spezzoni e che si vedono costretti in questi giorni a dover rifiutare all’incarico.

CCNL 19/21, art 47: quale “status giuridico” ricorre per il docente in art. 47 CCNL

Il docente che ricorre all’art. 47 del CCNL, viene messo in aspettativa per incarico a tempo determinato.

Il docente quindi avrà “il congelamento” del proprio ruolo e assumerà per quell’anno che ne usufruisce, la veste di docente a tempo determinato con la conseguente disciplina relativamente a pagamenti, ferie, assenze, permessi etc..

Per quanti anni è possibile prendere una nomina a tempo determinato? Chi non può usufruire dell’art 47 CCNL

I docenti di ruolo hanno la possibilità di poter prendere una nomina a tempo determinato per tre anni con la conservazione della titolarità. E’ stato chiarito inoltre, che i tre anni decorrono da capo nel caso di nuova titolarità.

Non tutti i docenti di ruolo tuttavia possono utilizzare l’art. 47 del CCNL. Tale possibilità infatti, viene negata a chi è immesso in ruolo nel 2024/25, poiché devono ancora svolgere l’anno di prova e ai docenti che sono destinatari di nomina a tempo indeterminato da GPS I fascia sostegno, poiché possono assumere incarichi a tempo determinato in altro ruolo o classe solamente dopo che siano trascorsi tre anni scolastici ed abbiano superato il periodo di formazione e prova.

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