CCNL 19/21, art 47: una chance ulteriore per riavvicinarsi alla propria famiglia.
Cosa statuisce l’art. 47 CCNL
L’Art. 47 del CCNL comparto scuola così statuisce: “il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”. Una previsione normativa, che consente al docente che è di ruolo di accettare degli incarichi annuali in un insegnamento diverso da quello per il quale si è di ruolo per un massimo di tre anni.
Una chance ulteriore per riavvicinarsi alla propria famiglia
Tale norma è di valevole importanza per i docenti. Poiché oltre a consentire loro di poter effettuare nuove esperienze didattiche, è una chance per chi si trova a lavorare di ruolo lontano dalla propria famiglia e ha visto sfumarsi la possibilità di avere sia un trasferimento che una assegnazione provvisoria.
Anche un docente di ruolo dunque può iscriversi in GPS, magari nella propria Provincia di residenza o dove vive la propria famiglia e dunque lavorare vicino casa anche quando è stato “costretto” a spostarsi lontano pur di avere una immissione in ruolo.
Le novità rispetto all’abrogato art 36 CCNL
Il nuovo art. 47 facente parte del CCNL 2019/2021 firmato il 18 gennaio del 2024, conferma la possibilità ai docenti di ruolo di accettare una nomina a temp determinato, ma con due novità importanti.
- Non è possibile accettare spezzoni, bensì il posto a tempo determinato deve obbligatoriamente essere un posto intero.
- La possibilità, negata in passato dall’abrogato art. 36 CCNL, di accettare posti sul sostegno
In particolar modo, la prima novità sta destando delle difficoltà a quei docenti che ancora ignari della nuova normativa hanno inserito nella scelta delle 150 scuole anche spezzoni e che si vedono costretti in questi giorni a dover rifiutare all’incarico.
CCNL 19/21, art 47: quale “status giuridico” ricorre per il docente in art. 47 CCNL
Il docente che ricorre all’art. 47 del CCNL, viene messo in aspettativa per incarico a tempo determinato.
Il docente quindi avrà “il congelamento” del proprio ruolo e assumerà per quell’anno che ne usufruisce, la veste di docente a tempo determinato con la conseguente disciplina relativamente a pagamenti, ferie, assenze, permessi etc..
Per quanti anni è possibile prendere una nomina a tempo determinato? Chi non può usufruire dell’art 47 CCNL
I docenti di ruolo hanno la possibilità di poter prendere una nomina a tempo determinato per tre anni con la conservazione della titolarità. E’ stato chiarito inoltre, che i tre anni decorrono da capo nel caso di nuova titolarità.
Non tutti i docenti di ruolo tuttavia possono utilizzare l’art. 47 del CCNL. Tale possibilità infatti, viene negata a chi è immesso in ruolo nel 2024/25, poiché devono ancora svolgere l’anno di prova e ai docenti che sono destinatari di nomina a tempo indeterminato da GPS I fascia sostegno, poiché possono assumere incarichi a tempo determinato in altro ruolo o classe solamente dopo che siano trascorsi tre anni scolastici ed abbiano superato il periodo di formazione e prova.
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