Certificazione di Alfabetizzazione Digitale ATA

Certificazione di Alfabetizzazione DigitaleCertificazione di Alfabetizzazione DigitaleCertificazione di Alfabetizzazione Digitale

Certificazione di Alfabetizzazione Digitale e ATA. Chi non riuscisse a ottenere la CIAD entro il 30 aprile 2025, verrà depennato da tutti i profili a eccezione del collaboratore scolastico. Così come specificato nel DM 89 del 2024, all’articolo 2. 

La certificazione internazionale di alfabetizzazione deve essere conforme al Digital Comp 2,2 e deve essere accreditata dall’ente italiano Accredia

Questo ente è stato designato dal governo italiano in conformità al regolamento europeo 765 del 2008. L’ente garantisce le competenze e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e vigilanza. 

Le certificazioni informatiche già possedute sono altra cosa rispetto alla CIAD così come stabilito nel DM 89-2024, che riconosce diverse certificazioni come titoli d’accesso. Qualora si possieda un’altra certificazione, questa può essere inserita e valutata con punteggio di 0,25.

Il sistema dà la possibilità di inserire altre certificazioni nonostante già inserite nel precedente triennio

Questo per dare la possibilità (qualora si scegliesse l’aggiornamento”. Inoltre si da la possibilità di sostituire una certificazione inserita nel triennio precedente con una nuova. Questa procedura è possibile solo se si seleziona “aggiornamento” o “inserimento”. Si ricorda che solo una certificazione informatica è considerata valida per il punteggio.

Le certificazioni inserite nel triennio precedente risultano già valutate, presenti nel sistema e pertanto non visibili. Per maggior sicurezza si potrà inserire nelle note. (Certificazione già valutata nel triennio precedente si richiede che venga considerata nel punteggio).

Cert. di Alfabetizzazione Digitale e ATA. Chi non riuscisse a ottenere la CIAD entro il 30 aprile 2025, verrà depennato da tutti i profili a eccezione del collaboratore scolastico. Così come specificato nel DM 89 del 2024, all’articolo 2. 

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