Concorso ordinario scuola primaria e infanzia

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Concorso. Art. 1

Definizioni

    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti definizioni:

      a) Ministro: Ministro dell’istruzione;

      b) Ministero: Ministero dell’istruzione;

      c) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

      d)  Decreto  Legge:  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.   87,

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

      e)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici

regionali;

      f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

      g) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti  telematici  a  favore del Ministero e delle Istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.

Art 2

     Posti da destinare al concorso – aggregazioni territoriali
    1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli  ed  esami finalizzati alla copertura  di  complessivi  n.  12.863  posti  nelle scuole dell’infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti e  disponibili per  il  biennio  costituito  dagli  anni  scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato  all’Allegato  n.  1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
    2. L’ Allegato 2 individua gli USR  responsabili  delle  distinte procedure  concorsuali.  Nell’ipotesi  di  aggregazione  territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell’art. 400, comma 02, del Testo Unico in caso di esiguo numero dei  posti  conferibili  in  una  data regione,  l’USR  individuato  quale  responsabile  dello  svolgimento dell’intera procedura  concorsuale  provvede  all’approvazione  delle graduatorie di merito sia della propria regione che  delle  ulteriori regioni indicate nell’allegato medesimo.

Concorso: potranno partecipare tutti coloro che sono in possesso dell’abilitazione per la scuola primaria o dell’infanzia (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002) non sono richiesti ulteriori requisiti

Art. 3

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste dal presente  bando  per  l’accesso  ai  posti  comuni  della  scuola dell’infanzia e primaria, i candidati che entro la data  di  scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso  di uno tra i seguenti titoli:

      a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso  i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito  all’estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della normativa vigente;

      b. diploma magistrale con  valore  di  abilitazione  o  diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero  e riconosciuto in Italia ai  sensi  della  normativa  vigente,  purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b1

per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di  studio  conseguito  entro  l’anno  scolastico 2001-2002,  al  termine  dei  corsi   quadriennali   e   quinquennali
sperimentali  dell’istituto   magistrale,   iniziati   entro   l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione  ivi  incluso  il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di  cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;b.2  per  i  posti  comuni  della  scuola  dell’infanzia,  il candidato in possesso del titolo di studio  conseguito  entro  l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali  e  quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto  magistrale,  iniziati  entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo  linguistico  di
cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

    2. Per i posti di sostegno nella  scuola  dell’infanzia  e  nella scuola primaria e’ richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli  di  cui al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello  specifico  titolo  di specializzazione sul sostegno conseguito  ai  sensi  della  normativa vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero  e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3


    3.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito all’estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2, abbiano comunque presentato la  relativa  domanda  di  riconoscimento alla Direzione Generale competente  entro  la  data  termine  per  la presentazione delle istanze  per  la partecipazione  alla  procedura concorsuale. Per  effetto  di  quanto  disposto  dall’art.  1,  comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre  2019  n.  126,  convertito  con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  sono,  altresì, ammessi con riserva  alla  procedura  per  i  posti  di  sostegno,  i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019.  La  riserva  e’  sciolta positivamente nel caso in cui il relativo titolo di  specializzazione sia conseguito entro il 15 luglio 2020.
    4. I candidati devono, altresi’, possedere i  requisiti  generali per accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    5.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di accertamento del possesso  dei  requisiti  di  ammissione  dichiarati.

Concorso Sostegno

Per il sostegno è necessario anche il possesso della relativa specializzazione.

Di seguito tutti i documenti:

Di seguito Decreto Ministeriale 327 del 9 aprile 2019 – Regolamento, programmi e prove (ordinario) docenti scuola infanzia e primaria

Di seguito il Decreto Ministeriale 200 del 20 aprile 2020 – Tabella valutazione titoli (ordinario) docenti scuola primaria e infanzia

Di seguito Decreto Ministeriale 329 del 9 aprile 2019 – Requisiti componenti commissioni (ordinario) docenti scuola infanzia e primaria

Di seguito Ordinanza Ministeriale 330 del 9 aprile 2019 – Formazione commissioni (ordinario) docenti scuola infanzia e primaria

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