Concorso. Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione;
c) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) Decreto Legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
g) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti telematici a favore del Ministero e delle Istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.
Art 2
Posti da destinare al concorso – aggregazioni territoriali
1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di complessivi n. 12.863 posti nelle scuole dell’infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L’ Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell’ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell’art. 400, comma 02, del Testo Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell’allegato medesimo.
Concorso: potranno partecipare tutti coloro che sono in possesso dell’abilitazione per la scuola primaria o dell’infanzia (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002) non sono richiesti ulteriori requisiti
Art. 3
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste dal presente bando per l’accesso ai posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
b1
per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;b.2 per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di
cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
2. Per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e’ richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale competente entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono, altresì, ammessi con riserva alla procedura per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva e’ sciolta positivamente nel caso in cui il relativo titolo di specializzazione sia conseguito entro il 15 luglio 2020.
4. I candidati devono, altresi’, possedere i requisiti generali per accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati.
Concorso Sostegno
Per il sostegno è necessario anche il possesso della relativa specializzazione.
Di seguito tutti i documenti:
Di seguito Decreto Ministeriale 327 del 9 aprile 2019 – Regolamento, programmi e prove (ordinario) docenti scuola infanzia e primaria
Di seguito il Decreto Ministeriale 200 del 20 aprile 2020 – Tabella valutazione titoli (ordinario) docenti scuola primaria e infanzia
Di seguito Decreto Ministeriale 329 del 9 aprile 2019 – Requisiti componenti commissioni (ordinario) docenti scuola infanzia e primaria
Di seguito Ordinanza Ministeriale 330 del 9 aprile 2019 – Formazione commissioni (ordinario) docenti scuola infanzia e primaria
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