Conferimento di supplenze su posti di assistente amministrativo (la nota 10 ottobre 2024)

Conferimento di supplenze su posti di assistente amministrativo la nota 10 ottobre 2024Conferimento di supplenze su posti di assistente amministrativo la nota 10 ottobre 2024Conferimento di supplenze su posti di assistente amministrativo la nota 10 ottobre 2024

Conferimento di supplenze su posti di assistente amministrativo lasciati liberi a seguito di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione o di conferimento di incarico di elevata qualificazione ai sensi dell’Intesa del 27 giugno 2024 – Chiarimenti

Conferimento supplenze AA

A fronte delle molteplici segnalazioni, con le quali numerosi Uffici Scolastici Regionali stanno portando all’attenzione di questo Ministero le situazioni problematiche connesse alle modalità di copertura dei posti vacanti di funzionario con incarico di elevata qualificazione, nonché al conferimento delle supplenze sui posti di assistente amministrativo, in presenza di personale che sia transitato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione all’esito della procedura valutativa di progressione di cui al Decreto Dipartimentale 17 luglio 2024, n. n. 1897, o che sia stato destinatario di incarico annuale di elevata qualificazione ai sensi dell’Intesa del 27 giugno 2024, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Si fa presente che

In primo luogo, in riferimento alle supplenze da conferire al fine di garantire la copertura dei posti degli assistenti amministrativi transitati nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, si richiama l’attenzione sul disposto dell’articolo 4, commi 1 e 11, della legge 03 maggio 1999, n. 124. Ne consegue, pertanto, che, fatta salva la verifica delle operazioni già effettuate, alla copertura dei posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali.

Viceversa

in relazione al caso delle supplenze relative alla copertura dei posti di assistente amministrativo, resisi disponibili per effetto del conferimento di un incarico di elevata qualificazione ai sensi dell’Intesa del 27 giugno 2024, trova applicazione l’articolo 4, comma 2, della legge 03 maggio 1999, n. 124, a norma del quale alla copertura dei posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Conferimento supplenze: richieste di chiarimento

Pervengono, altresì, richieste di chiarimento circa la necessità di fornire criteri ulteriori rispetto a quelli delineati dall’Intesa del 27 giugno 2024 per il conferimento di incarichi di elevata qualificazione su posti che, nonostante l’integrale esperimento delle procedure ivi illustrate, risultino ancora scoperti. Al riguardo, è opportuno richiamare l’attenzione degli Spett.li Uffici in indirizzo sull’articolo 30, comma 9, lettera a5) del C.C.N.L. 2019/2021, che demanda la definizione dei criteri per il conferimento degli incarichi di D.S.G.A., ivi inclusi gli incarichi ad interim, al confronto a livello nazionale e regionale; si invita, pertanto, ciascun Ufficio Scolastico Regionale, laddove i parametri fissati dall’Intesa del 27 giugno 2024 dovessero risultare insufficienti per garantire l’integrale copertura del fabbisogno di incarichi di elevata qualificazione, tenuto conto della peculiarità del quadro regionale di riferimento, ad attivare le necessarie interlocuzioni con le Organizzazioni Sindacali aventi titolo, secondo le modalità stabilite dall’articolo 6 del CCNL 2019/2021.

Si coglie, infine, l’occasione per rimarcare che, conformemente a quanto già precisato con nota IGOP n. 107034 del 10 dicembre 2012, non è possibile assicurare la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante il conferimento di reggenze ad assistenti amministrativi già destinatari di incarichi annuali per lo svolgimento di mansioni superiori, atteso che, anche a fronte delle modifiche apportate dal nuovo C.C.N.L., il profilo professionale di assistente amministrativo continua a non prevedere il ricorso all’istituto della reggenza.

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