Corsi di recupero gratis: illegittimo azzerare lo straordinario. Il decreto Sostegni-bis all’articolo 58, comma 1, lettera c) prevede che le attività di recupero che i docenti saranno tenuti ad assicurare dal 1° settembre fino all’inizio delle lezioni avverranno «quale attività ordinaria» e quindi senza remunerazione aggiuntiva.
Nella relazione tecnica il governo chiarisce le motivazioni:
«Le attività di recupero sono remunerate 50 euro all’ora e quelle aggiuntive di insegnamento frontale non ordinamentale 35 euro all’ora ai sensi del vigente CCNL. (tabella 5 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro 29/11/2007, mantenuta in vigore ai sensi dell’articolo 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19/4/18). Il CCNL remunera tali attività poiché, di solito, si aggiungono a quelle d’obbligo, giacché sono svolte per lo più in concomitanza con le lezioni».
Corsi: a subito dopo aggiunge
« Nei giorni di sospensione delle lezioni, tuttavia il recupero, l’integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti non si aggiungono alle normali attività didattiche.
Perciò la disposizione in esame ha l’effetto di azzerare il compenso previsto per le attività in questione, se svolte nel periodo tra il primo settembre 2021 e l’inizio delle lezioni».
Quindi il diritto a percepire lo “straordinario” viene azzerato in quel periodo.
Corsi: questa norma per cui il CCNL viene sospeso per un determinato periodo presenta molteplici profili di illegittimità:
• violazione dell’articolo 36 della costituzione: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro…” ;
• violazione dell’art. 2113 c.c. “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.”;
• viola il principio della contrattualizzazione della prestazione e della retribuzione. Principio non derogabile dalle norme di legge per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 165/2001.
Corsi: inoltre non tiene conto dei pronunciamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
secondo il quale i diritti e gli obblighi dei dipendenti pubblici discendono dai CCNL di comparto. Questa violazione del diritto allo straordinario nel comparto scuola è un pessimo precedente che va combattuto anche perché potrebbe essere “esportato” anche in altri settori lavorativi.
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