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Decreto PA il testo novità per la scuola

Decreto PA il testo novità per la scuola

Decreto PA il testo novità per la scuola

Decreto PA il testo novità per la scuola. Per la scuola l’articolo 5 comma 20 bis dispone quanto segue. All’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni.

Decreto: a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria esecondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:

«3-bis. Per l’anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell’infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

Decreto PA art 20 bis

All’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:

«1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina mobilita’ interregionale dei dirigenti scolastici in contrattuale e in deroga a quella gia’ prevista nella medesima esclusivamente per le operazioni di mobilita’ dell’anno scolastico 2023/2024 e’ reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.

Dall’attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessita’ di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo nella regione medesima.

Decreto art 1 bis

Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1 terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessita’ di assenso da parte dell’ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione».

20-ter

I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell’art. 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’Universita’ e della ricerca 22 novembre 2004

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006. Sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilita’ interregionale e di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024. A condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.

21-ter

All’articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023»;
b) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresi’ per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy».

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