DPCM: il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM del 18 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.
Scarica il DPCM
Art 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, al comma 6 si legge:
la lettera r) è sostituita dalla seguente: «r) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275. Incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
Allo scopo di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate
è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”). Adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia.
DPCM: i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole. I corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori. Anche i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione. I corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
DPCM: in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove.
Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni delle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute/sicurezza.
Rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV. -2 nei luoghi di lavoro
Inoltre al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.
Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche.
Le attività andranno svolte con l’ausilio di personale qualificato, obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza, procedendo alle attività di igienizzazione. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati».
SEGUICI SUI CANALI SOCIAL
- Iscriviti al Gruppo Facebook SCUOLA: Il gruppo accoglie tutti i Docenti, Personale ATA, Tecnici, Educatori
- Metti mi piace alla Pagina Facebook Unicobas Scuola & Università Lombardia
- Metti mi piace alla Pagina Facebook Unicobas CIB Scuola & Università Milano
ISCRIVITI AL SINDACATO