Fine delle lezioni, nessun obbligo per il docente di presenziare a scuola (vediamo quando)

Fine delle lezioniFine delle lezioniFine delle lezioni

Fine delle lezioni, nessun obbligo per il docente di presenziare a scuola (vediamo quando. Quali sono i compiti degli insegnanti dopo la fine delle attività didattiche?

Le attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento sono stabilite dagli art. 43 e dall’art 44 del CCNL. Tali articoli prevedono che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”, e che le attività collegiali e funzionali all’insegnamento sono quelle stabilite esclusivamente dal piano annuale deliberato dal collegio dei docenti ad inizio anno scolastico.

Fine lezioni: i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di servizio

possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive deliberate e previste dal piano delle attività, nella fattispecie:

  • scrutini, esami e adempimenti connessi;
  • consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
  • eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
  • attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.
  • riunioni del collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;

Pertanto, qualsiasi altra richiesta che pervenga dal Dirigente Scolastico è da ritenersi illegittima

Qualora il Dirigente imponga obblighi al di fuori di quanto poc’anzi descritto invitiamo gli insegnanti a comunicarlo a questo sindacato scrivendo alla mail unicobas.regionelombardia@gmail.com così che queste prassi lesive dei diritti dei lavoratori vengano subito a cessare.

Una particolare attenzione è rivolta agli insegnanti della scuola primaria. Ci giungono segnalazioni che alcuni DS impongano di dover sistemare armadi o addirittura aule. Si fa presente che tale condotta è perseguibile anche in sede penale. Gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola non sono tenuti al riordino di armadi e cassetti né tantomeno di aule.

Leggi l’articolo: Recupero dello scatto 2013: al via il ricorso su tutto il territorio nazionale per docenti e ATA

SEGUICI SUI CANALI SOCIAL

ISCRIVITI AL SINDACATO