Genitore ritarda all’uscita di scuola: cosa fare. In base alla normativa vigente, la responsabilità della sorveglianza degli alunni è affidata al personale scolastico, comprendendo insegnanti e personale ausiliario. In particolare, il docente è responsabile degli studenti durante le lezioni ordinarie. Inoltre, secondo il comma 5 dell’articolo 29 del CCNL scuola, per garantire un’adeguata accoglienza e sorveglianza, l’insegnante dovrebbe arrivare in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e presenziare fino a quando tutti gli alunni abbiano lasciato la scuola al termine dell’orario. Il docente dell’ultima ora ha quindi il compito di vigilare sugli studenti fino all’uscita dall’edificio, assicurandosi che i genitori siano presenti all’esterno.
Genitore ritarda all’uscita di scuola: cosa fare
In questo caso, l’insegnante (soprattutto nella scuola primaria) non è tenuto ad attendere insieme all’alunno l’arrivo di un genitore, ma deve invece informare il dirigente scolastico (o il suo sostituto) dell’assenza dei familiari del bambino. A seguito di questa comunicazione, l’alunno verrà temporaneamente affidato alla custodia dei collaboratori scolastici. Il personale scolastico dovrà quindi vigilare sul minore fino al suo ritiro in sicurezza da parte di un adulto della famiglia. Qualora il ritardo del familiare dovesse prolungarsi in modo preoccupante, la scuola ha facoltà di avvisare le forze dell’ordine.
Genitore in ritardo. Le pretese assurde di alcuni Dirigenti
Sempre più frequentemente accade che il dirigente scolastico imponga ad alcuni insegnanti di rimanere oltre l’orario di lezione, a causa di genitori che ritardano nel venire a prendere i propri figli. Secondo una prassi adottata da alcuni dirigenti, l’insegnante sarebbe responsabile del “destino” dello studente nel caso di ritardi da parte dei familiari, che possono arrivare a 15 minuti, mezz’ora, o persino un’ora. Tuttavia, dal punto di vista legale e costituzionale, la situazione è diversa.
Cosa fare
Invitiamo tutti i colleghi a far mettere “nero su bianco” la richiesta del dirigente (ordine di servizio). Dopo una proficua discussione in collegio docenti, prevedere all’interno del regolamento di istituto la prassi da adottare in questi casi.
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