I docenti di sostegno non sono dei tappabuchi, gli alunni con disabilità non sono una merce

I docenti di sostegno non sono dei tappabuchi, gli alunni con disabilità non sono una merce.I docenti di sostegno non sono dei tappabuchi, gli alunni con disabilità non sono una merce.I docenti di sostegno non sono dei tappabuchi, gli alunni con disabilità non sono una merce.

I docenti di sostegno non sono dei tappabuchi, gli alunni disabili non sono una merce.

L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze. In caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio della

persona con disabilità sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità.

L’art. 13 comma 6 della L. 104/92, recita: gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti» (vedi anche D.M. 9 luglio 1992).

I docenti di sostegno in caso di assenza degli alunni con disabilità, dovranno rimanere nella classe in cui sono contitolari

In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno potrebbe essere individuato prioritariamente per la sostituzione. Tenendo sempre in considerazione la gravità della disabilità.

Altra considerazione importante è che, in assenza dell’alunno con disabilità, il docente di sostegno non può essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell’art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall’art. 13 comma 6 della L. 104/92 – D.M. 9. luglio 1992».

Si ricorda inoltre che i docenti di sostegno

non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti momentaneamente assenti.

Tale principio è stato più volte esplicitato in numerose circolari, tra cui quella del provveditorato di
Roma n. 153 del 13.10.1997, e quella del Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, prot. 17337.

Si fa inoltre presente che il contratto d’istituto non può derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell’art 1418-1419 del CC), come nel caso all’art 13 comma 6 della L 104/92

La corretta procedura che i docenti di sostegno dovrebbero seguire per far valere i propri diritti ma in particolar modo i diritti degli alunni con disabilità è la seguente:

segnalare alla Sezione sindacale unitaria della scuola al Ministero. Affinché assuma i provvedimenti del caso. Alle associazioni delle persone con disabilità che sono presenti nell’Osservatorio ministeriale sull’integrazione scolastica. Affinché questi casi di prassi lesive della qualità dell’integrazione, assai frequenti, vengano definitivamente a cessare.

I docenti

possono personalmente rivolgersi al sindacato UNICOBAS e il caso illegittimo, se non giustificato da causa eccezionale ed irreparabile (ad es: improvviso malore del titolare della cattedra), potrà essere contestato. Qualora si trattasse di prassi usuale, il Sindacato può provvedere a produrre esposto alla Procura della Repubblica, appunto per violazione del diritto allo studio e all’integrazione scolastica.

Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni con disabilità.

E-mail: unicobas.regionelombardia@gmail.com

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