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Anief, Il caso pietoso del “ricorsificio” ANIEF e il tentativo di boicottare le assemblee dell’Unicobas

Il caso pietoso del ricorsificio ANIEF e il tentativo di boicottare le assemblee dell’Unicobas

Il caso pietoso del ricorsificio ANIEF e il tentativo di boicottare le assemblee dell’Unicobas

Con l’avvicinarsi della data delle elezioni per il CSPI (il 7 maggio p.v.), da un numero significativo di scuole ci giungono preoccupanti segnalazioni sul fatto che alcuni sindacati fanno girare “note”, rivolte ai Dirigenti, asserendo che l’Unicobas non avrebbe titolo a tenere assemblee nelle prime due ore di servizio, o, ed è il caso “pietoso” dell’ANIEF, che addirittura millantano presunte differenze di senso, del tutto smentite alla lettera persino dallo stesso testo dell’OM citata (Art. 30, Comma 7), fra il termine “riunioni” ed il termine “assemblee” (vd. all’Art. 30, Comma 7).

Unicobas screditato dalle altre sigle sindacali: la nota ANief

A riprova di quanto asserito in calce la nota della segreteria provinciale Anief di Bergamo

A seguire la risposta con la nota della Segreteria Nazionale dell’Unicobas Scuola

Ci giunge voce di tentativi di boicottare o far revocare le nostre assemblee on line previste per le prime due ore di servizio degli Istituti Comprensivi.

Nello specifico, sono le normative in materia di campagna elettorale per il rinnovo del CSPI che ne dispongono la legittimità:

  1. 1)  l’OM n.° 234 del 5.12.2023, Art. 30, Comma 4, recita: “Le riunioni per propaganda elettorale sono riservate … ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni del Consiglio, nonché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali delle categorie da rappresentare”;
  2. 2)  la stessa OM, sempre all’Art. 30, Comma 7, recita: “La facoltà di chiedere assemblee ai dirigenti scolastici è in capo al presentatore di lista, ai candidati, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare secondo quanto previsto dalla presente Ordinanza”;
  3. 3)  la stessa OM, sempre all’Art. 30, Comma 8, recita: “Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere organizzate anche su base territoriale e rivolte al corpo elettorale appartenente anche a più scuole”;
  4. 4)  la stessa OM, sempre all’Art. 30, Comma 9, recita: “Le ore per lo svolgimento di riunioni … sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL”.

in cui si ribadisce la legittimità dell’indizione di assemblee online per elezioni CSPI

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