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Mobilità 2025: il nuovo Contratto Collettivo

Mobilità 2025 il nuovo Contratto Collettivo

Mobilità 2025 il nuovo Contratto Collettivo

Mobilità: il nuovo contratto Collettivo in tema di mobilità

Il nuovo Contratto Collettivo in tema di Mobilità 2025/26- 2027/28 apporta dei cambiamenti significativi per la mobilità dei docenti ed ATA.

Si tratta di un Contratto che viene studiato per cercare di ridurre le differenze e le disparità di trattamento. Disparità che nel corso degli anni hanno portato diversi lavoratori ad impiantare delle cause nei Tribunali per far valere i propri diritti.

Spesso il lavoratore infatti, è stato costretto ad attendere diversi anni per avvicinarsi alla sede lavorativa di residenza, trovandosi relegato in una Provincia distante dalla propria famiglia pagando per questo sistema intriso di burocrazia e fasi che ha messo in discussione principi inviolabili della persona.

Tali modifiche consentiranno ad esempio di effettuare la domanda superando l’ostacolo del vincolo inserito dai presenti CCNL.

Mobilità: superamento dei vincoli grazie alle deroghe

L’Ipotesi di contratto sottoscritta non ha eliminato i vincoli, ma ha introdotto delle deroghe più ampie rispetto al passato.

Possono partecipare alla procedura di mobilità:

  1. I docenti, che seppur soggetti a vincoli, sono genitori di un figlio di età inferiore a 16 anni compiuti tra il 16 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la mobilità, anche coloro i quali hanno figli adottivi o affidatari entro dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età;
  2. I docenti che si trovano in stato di disabilità ex art. 21 e coloro che assistono un parente disabile ai sensi dell’ art. 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104(per tali docenti di cui all’art. non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI);
  3. I docenti che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001;
  4. I docenti figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

I docenti che non rientrano in nessuna delle suddette casistiche non potranno derogare ai vincoli che sono stati inseriti. In particolare tali blocchi riguardano: i docenti neoassunti nell’a.s. 2024/25; i docenti assunti nell’a.s. 2023/24; i docenti che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

Mobilità: le novità

Le novità introdotte dal Nuovo Contratto Collettivo di Mobilità

A) La novità assoluta che viene introdotta dal nuovo testo, riguarda la possibilità di effettuare il Passaggio di ruolo sul sostegno da un grado ad un altro senza essere in possesso dell’abilitazione alla specifica classe di concorso del grado dove si effettua il passaggio.

Nella sostanza chi possiede il titolo di sostegno per un grado per il quale non ha l’abilitazione potrebbe ugualmente fare la domanda di passaggio per quel grado sul sostegno.

Resta fermo il requisito del superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento in cui si presenta la domanda di passaggio.

B

Altra novità riguarda la differenza di punteggio attribuita alla continuità

Il punteggio di continuità è stato aumentato rispetto al precedente CCNI.

Per il servizio di ruolo svolto senza interruzioni negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità, nell’istituto del precedente incarico triennale da ambito o, per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado. Nonché per i docenti di religione cattolica nella scuola di servizio, vengono assegnati 12 punti.

Per ogni anno aggiuntivo di servizio:
– entro i primi cinque anni: 5 punti;
– oltre il quinquennio: 6 punti.

C

Da quest’anno per la mobilità territoriale, viene introdotto il punteggio per il docente che ha svolto il ruolo di Tutor e orientatore. Sono attribuiti 3 pp. al docente che ha effettuato per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica il ruolo di tutor orientatore e a chi ha svolto, a decorrere dall’a.s. 2023/24, senza soluzione di continuità per tre anni scolastici, servizio nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono. In entrambi il punteggio si calcola alla fine del triennio escluso l’anno di presentazione della domanda di mobilità.

D

Importantissima novità riguarda la possibilità di partecipare alla mobilità interprovinciale con precedenza per assistere il genitore disabile.

In passato, fino al precedente anno, non era consentito inserire nella domanda di mobilità la precedenza per il proprio genitore disabile ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992, ciò causava una grave disparità di trattamento tra docenti che nell’ambito della Provincia si muovevano in mobilità e quelli che invece trovandosi in Provincia diversa, non potevano inserire la precedenza, poiché illegittimamente non prevista.

Svariati sono stati i ricorsi che nel corso degli anni sono stati avviati nei vari Tribunali e diverse le sorti di tali contenziosi che hanno visto il crearsi di una giurisprudenza con due orientamenti contrastanti.

Se tale punto nella prossima mobilità venisse confermato definitivamente, eliminerebbe un’annosa questione che ha causato disagi e danni a tantissimi docenti e verrebbe garantita la tutela alla salute del disabile come contemplata dalla Legge 104/1992.

A breve si concluderà l’iter che traslerà la bozza in testo definitivo, come sindacato Unicobas & Cib Scuola, ci auspichiamo che i punti positivi messi qui in risalto possano essere confermati per il bene dei nostri lavoratori.

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