Ordinanza Regione Lombardia del 21 ottobre 2020

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Pubblichiamo l’ordinanza della Regione Lombardia del 21.10.20

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Ordinanza art 1 – 2 – 3

Art. 1 (Misure correlate all’adozione dell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020)

Art. 2 (Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana)

Art. 3 (Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio)

Ordinanza art 4 – 5 – 6

Art. 4 (Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre)

Art. 5 (Modifiche dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020)

Art. 6 (Disposizioni finali)

In sintesi

  • Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali.
  • E’ vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre.

Misure antiassembramento

  • Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.
  • Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati
  • E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico.

Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche

Quindi le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.

In tali casi, si raccomanda ai dirigenti degli istituti scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

Al fine di assicurare il pieno allineamento formale alla disposizione previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, dall’elenco puntato di cui al paragrafo 1.4 sono eliminate le parole “Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse”; dalle Linee guida in allegato 1 alla stessa OPGR n. 620 del 16 ottobre 2020 é altresì eliminata la scheda relativa a Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse con conseguente eliminazione dal punto elenco presente a pag. 2; inoltre, per la stessa motivazione, nella scheda Ristorazione presente nelle predette Linee guida, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, come già previsto dall’ art. 1 paragrafo 1.6 dell’OPGR 620 del 16 ottobre 2020.

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