Permessi. La normativa di riferimento è il CCLN del 2007, confermato dal Contratto 2016/18. L’art. 15 ne disciplina la fruizione.
Permessi retribuiti Art 15 comma 1 – 2 – 3
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
– partecipazione a concorsi e esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
– lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Permessi retribuiti Art 15 comma 4 – 5 – 6 – 7
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:
Quindi al personale a tempo parziale spetta il suddetto beneficio in misura proporzionale alle giornate di lavoro settimanale previste, per ciascun lavoratore, nel proprio contratto individuale di lavoro.
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato:
A disciplinare nel dettaglio la fruizione dei permessi per il personale scolastico a tempo determinato è l’ Art.19 del medesimo CCNL – ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato che così recita:
“Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.”.
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