Permessi Legge 104, nuova circolare Inps. Benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità. Prime istanze nelle more dell’iter sanitario di revisione. Chiarimenti.
Permessi Legge 104
La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino. lI moltiplicarsi delle domande dei benefici previsti per i le persone con disabilità grave (permessi ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché misure di cui all’articolo 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ossia il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario) presentate nelle more dell’iter sanitario di revisione.
Al riguardo, si rammenta che l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità, ha previsto che: “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con disabilità in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Permessi Legge 104
Le istruzioni operative, finalizzate all’attuazione della predetta disposizione, sono state fornite con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016, che opera il riconoscimento della validità del verbale di accertamento di disabilità anche nelle more dell’iter sanitario di revisione. Ai fini della fruizione dei permessi suindicati da parte di lavoratori già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione.
Diversa è la situazione di prima concessione dei benefici in questione: in questo caso, infatti, non vi sono diritti già acquisiti.
Tale ipotesi si configura nel caso di lavoratori che, in possesso di un verbale per disabilità in corso di validità, non hanno mai utilizzato lo stesso per richiedere i permessi in parola, ma presentano, per la prima volta, istanza per la fruizione dei permessi suddetti quando sia già venuto a scadenza il termine indicato nel verbale medesimo, nelle more della sua prevista revisione, pur non avendo, dunque, acquisito precedentemente alcun diritto con riferimento ai benefici stessi.
Scarica la circolare
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