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Ricevimento genitori e diciannovesima ora, nessun obbligo

Ricevimento genitori e diciannovesima ora. Nessun obbligo

Ricevimento genitori e diciannovesima ora. Nessun obbligo

Ricevimento: memorandum. Art. 30 della Costituzione: “E’dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”. Art. 29/2 del CCNL/2007: “Tra gli adempimenti individuali dovuti (per i quali non è dunque previsto alcun compenso) rientrano le attività relative:

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

b) alla correzione degli elaborati;

c) ai rapporti individuali con le famiglie.

Ricevimento:

In diverse scuole italiane vi è una prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente di I e II grado come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie, il tutto a prescindere se poi durante quell’ora avverranno o meno i colloqui. Questa prassi è illegittima perché non è prevista contrattualmente. Non esiste infatti nel contratto un articolo o un comma dove si evinca l’obbligo di reperibilità in un’ora stabilita al fine di ricevere i genitori.

L’obbligo, infatti, non può che esistere nel momento in cui i genitori manifestano la volontà di avere un colloquio col docente

Pertanto non si può, in assenza di una richiesta di colloquio da parte del genitore, obbligare il docente ad individuare un’ora settimanale in cui rimanere a disposizione a prescindere dalla richiesta del genitore.

Ricevimento: il docente ha si l’obbligo di espletare questa mansione,

ma il giorno e l’orario da stabilire di volta in volta in base alla richiesta, rimangono in capo al medesimo insegnante. Il medesimo potrà quindi decidere ti fissare i colloqui in giorni e orari diversi, in base alle proprie esigenze. Qualora esistesse addirittura una delibera del Consiglio di Istituto in tal senso la medesima è da considerarsi NULLA.

Pertanto, stabilire un’ora in più a settimana, in assenza di una specifica richiesta del genitore, è di fatto un prolungamento dell’orario di lavoro del docente

Una delibera collegiale non può portare di fatto da 18 a 19 ore l’orario di un docente. È pertanto privo di fondamento affermare che l’ora di ricevimento antimeridiana sia obbligatoria, anche se è stata deliberata dagli organi collegiali.

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