Rientro in servizio per il personale docente sospeso.
Fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico resta valido ma i docenti non vaccinati potranno tornare a scuola adibiti a altra mansione.
Nessuna indicazione per sostituire il personale Ata.
CGIL , CISL , UIL e ANP hanno espresso il loro dissenso adducendo disparità di trattamento , M5S e Italia Viva si dicono assolutamente contrari. Per tutti loro i docenti dovevano rimanere sospesi.
In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non potrà pertanto svolgere lezioni all’interno dell’Istituzione Scolastica.
Rientro in servizio: scarica il decreto
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da
parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti
scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1,
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalita’ definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Quindi
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza deipresupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.
Rientro
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
Concludendo
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attivita’ di supporto alla istituzione scolastica.
SEGUICI SUI CANALI SOCIAL
- Iscriviti al Gruppo Facebook SCUOLA: Il gruppo accoglie tutti i Docenti, Personale ATA, Tecnici, Educatori
- Metti mi piace alla Pagina Facebook Unicobas Scuola & Università Lombardia
- Metti mi piace alla Pagina Facebook Unicobas CIB Scuola & Università Milano
ISCRIVITI AL SINDACATO