Rientro in servizio per il personale docente sospeso

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Rientro in servizio per il personale docente sospeso.

Fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico resta valido ma i docenti non vaccinati potranno tornare a scuola adibiti a altra mansione. 

Nessuna indicazione per sostituire il personale Ata.

CGIL , CISL , UIL e ANP hanno espresso il loro dissenso adducendo disparità di trattamento , M5S e Italia Viva si dicono assolutamente contrari. Per tutti loro i docenti dovevano rimanere sospesi.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non potrà pertanto svolgere lezioni all’interno dell’Istituzione Scolastica.

Rientro in servizio: scarica il decreto

La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale   per   lo
svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli  alunni  da
parte dei soggetti obbligati  ai  sensi  del  comma  1.  I  dirigenti
scolastici e i responsabili delle istituzioni  di  cui  al  comma  1,
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 

I  soggetti  di  cui  al  comma  2  verificano   immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo  le informazioni necessarie anche secondo le modalita’  definite  con  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

Quindi

Nei casi in cui non risulti l’effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l’interessato  a  produrre, entro cinque giorni dalla ricezione  dell’invito,  la  documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure  l’attestazione relativa all’omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell’invito,   o   comunque   l’insussistenza   deipresupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma  1.  

Rientro

In  caso  di presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l’interessato  a trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla somministrazione,   la   certificazione   attestante    l’adempimento dell’obbligo  vaccinale.  

Concludendo

In  caso  di  mancata  presentazione  della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale  e  ne  danno immediata   comunicazione   scritta   all’interessato.   L’atto    di accertamento dell’inadempimento impone  al  dirigente  scolastico  di utilizzare il docente inadempiente  in  attivita’  di  supporto  alla istituzione scolastica.

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