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Rientro in servizio per il personale docente sospeso

Rientro in servizio per il personale docente sospeso

Rientro in servizio per il personale docente sospeso

Rientro in servizio per il personale docente sospeso.

Fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico resta valido ma i docenti non vaccinati potranno tornare a scuola adibiti a altra mansione. 

Nessuna indicazione per sostituire il personale Ata.

CGIL , CISL , UIL e ANP hanno espresso il loro dissenso adducendo disparità di trattamento , M5S e Italia Viva si dicono assolutamente contrari. Per tutti loro i docenti dovevano rimanere sospesi.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non potrà pertanto svolgere lezioni all’interno dell’Istituzione Scolastica.

Rientro in servizio: scarica il decreto

La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale   per   lo
svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli  alunni  da
parte dei soggetti obbligati  ai  sensi  del  comma  1.  I  dirigenti
scolastici e i responsabili delle istituzioni  di  cui  al  comma  1,
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 

I  soggetti  di  cui  al  comma  2  verificano   immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo  le informazioni necessarie anche secondo le modalita’  definite  con  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

Quindi

Nei casi in cui non risulti l’effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l’interessato  a  produrre, entro cinque giorni dalla ricezione  dell’invito,  la  documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure  l’attestazione relativa all’omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell’invito,   o   comunque   l’insussistenza   deipresupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma  1.  

Rientro

In  caso  di presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l’interessato  a trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla somministrazione,   la   certificazione   attestante    l’adempimento dell’obbligo  vaccinale.  

Concludendo

In  caso  di  mancata  presentazione  della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale  e  ne  danno immediata   comunicazione   scritta   all’interessato.   L’atto    di accertamento dell’inadempimento impone  al  dirigente  scolastico  di utilizzare il docente inadempiente  in  attivita’  di  supporto  alla istituzione scolastica.

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