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Stipendi: bonus per chi ha lavorato a marzo in pandemia Covid, nota MI del 9 gennaio

Stipendi nota MI del 9 gennaio

Stipendi nota MI del 9 gennaio

Stipendi: il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota N. 484 del 9 gennaio 2021 avente come oggetto:

Indicazioni per le istituzioni scolastiche in merito al premio previsto dall’art. 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18, in favore del personale scolastico che ha lavorato in presenza nel mese di marzo 2020.’. La Nota si riferisce al bonus di 100 euro spettante a chi ha lavorato come dipendente lo scorso mese di marzo, in presenza e in piena pandemia Covid. 

Stipendi

Al riguardo, la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica (DGSIS) del Ministero dell’Istruzione, al fine di consentire al personale scolastico il riconoscimento dell’incentivo in oggetto, metterà a disposizione delle istituzioni scolastiche un’apposita funzione per la rilevazione attraverso la quale le scuole medesime potranno indicare gli importi da corrispondere al personale docente, educativo, ed ATA (di ruolo, supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, IRC, FIT e supplenti brevi e saltuari) che ha prestato servizio in presenza nel mese di marzo 2020.

In merito alle modalità di calcolo dell’importo da corrispondere a ciascun lavoratore (da inserire nella rilevazione), si rimanda all’Allegato A, parte integrante della presente comunicazione. Istruzioni dettagliate per l’utilizzo della funzione per la rilevazione saranno pubblicate a cura della DGSIS. Con apposito avviso SIDI al rilascio della stessa, previsto l’11 gennaio 2021.

Il calcolo delle risorse finanziarie da destinare ai dipendenti beneficiari del premio in esame avviene coerentemente con la ratio della norma. Riconosce un incentivo a coloro che hanno prestato servizio in presenza nel periodo di massima allerta per l’emergenza epidemiologica SARS-COVID2 (cfr. marzo 2020).

In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per ulteriori motivazioni (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Scarica la nota e l’allegato

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