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Unicobas Lombardia: nessun utilizzo con orario di servizio diverso dalla funzione docente per il personale della scuola reintegrato dal 1 aprile 2022

Unicobas CIB Scuola & Università Lombardia

Unicobas CIB Scuola & Università Lombardia

Unicobas Lombardia: per l’area legale del sindacato non può sussistere un utilizzo con orario di servizio diverso dalla funzione docente né chiedere alcuna utilizzazione come ATA per il personale docente della scuola reintegrato dal 01/04/22 e sospeso per la mancanza della somministrazione al vaccino COVID.

Da escludere la sottoscrizione di nuovi contratti.

Tutti gli interessati sono invitati a dare tempestiva comunicazione a questo sindacato per qualsiasi problematica inerente il rientro in servizio, scrivendo a unicobas.regionelombardia@gmail.com

Unicobas Rientro: leggi pure l’articolo sottostante

https://unicobaslombardia.altervista.org/rientro-in-servizio-per-il-personale-docente-sospeso

Rientro: leggi pure l’articolo sottostante

https://unicobaslombardia.altervista.org/rientro-in-servizio-per-il-personale-della-scuola-sospeso-la-nota

Unicobas, si ricorda che:

La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale   per   lo
svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli  alunni  da
parte dei soggetti obbligati  ai  sensi  del  comma  1.  I  dirigenti
scolastici e i responsabili delle istituzioni  di  cui  al  comma  1,
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 

I  soggetti  di  cui  al  comma  2  verificano   immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo  le informazioni necessarie anche secondo le modalità  definite  con  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

Unicobas: nei casi in cui non risulti l’effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto

i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l’interessato  a  produrre, entro cinque giorni dalla ricezione  dell’invito,  la  documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure  l’attestazione relativa all’omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell’invito,   o   comunque   l’insussistenza   deipresupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma  1.

Unicobas Lombardia: per l’area legale del sindacato non può sussistere un utilizzo con orario di servizio diverso dalla funzione docente. Né chiedere alcuna utilizzazione come ATA per il personale docente della scuola reintegrato dal 01/04/22 e sospeso per la mancanza della somministrazione al vaccino COVID.

Da escludere la sottoscrizione di nuovi contratti.

Leggi l’articolo stipendi NoiPa

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