Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune. Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilità
Visite: servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”
Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici INPS[1], può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. Il servizio consente, attraverso la navigazione fra diverse funzioni, di seguito illustrate, la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con |
altra comunicazione.”Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”: la funzione permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilità successive. Sul punto si precisa quanto segue: • ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate; • ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo. Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare, esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi: • Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione; • Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto. |
Visite: destinatari del servizio
Il nuovo servizio è disponibile, come specificato in premessa, per tutti i lavoratori |
dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.Lavoratori privati indennizzatiPer i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce l’onere di comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore.Con l’occasione, si evidenzia anche la necessità che l’indirizzo sia comunicato correttamente e vengano altresì forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico di controllo di reperire l’abitazione. Come precisato più volte dall’Istituto (cfr. le circolari n. 129/1990 e n. 183/1998 e il messaggio n. 4344/2012), in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo o il lavoratore, il lavoratore perde il diritto all’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia. Nel ribadire che è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità |
comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto e completo in tutte le sue parti, si precisa che, qualora egli si renda conto tardivamente di un eventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare, mediante l’applicativo in argomento, l’indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento della VMC. |
Scarica la circolare
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